New York, 29 maggio 2015. (www.marinacastellaneta.it) – Il Consiglio di sicurezza chiede la fine dell’impunità per gli autori di crimini contro i giornalisti. Gli Stati devono rispettare il diritto internazionale umanitario e assicurare la protezione dei giornalisti e del personale associato durante i conflitti armati, garantendo che i colpevoli di crimini contro i reporter siano puniti. Lo chiede il Consiglio di sicurezza dell’Onu nella risoluzione n. 2222 approvata il 27 maggio 2015 (N1515380), riprendendo quanto affermato a tutela dei giornalisti nella risoluzione n. 1738 del 23 dicembre 2006. Gli atti di violenza contro i giornalisti – scrive il Consiglio – sono in aumento così come si segnala un incremento di attacchi deliberati in violazione del diritto internazionale umanitario. Resta poi il problema dell’impunità, mentre gli Stati devono assicurare la punizione di coloro che commettono crimini contro i giornalisti anche per evitare futuri attacchi nei loro confronti. Tanto più che i giornalisti, oltre ad avere diritto a una protezione in quanto civili, svolgono un ruolo essenziale nella denuncia dei crimini di guerra. Basti ricordare, a tal proposito, la testimonianza e i video del giornalista della BBC, Jeremy Bowen, relative alle deportazioni della popolazione civile a Mostar assunte nel corso del procedimento contro gli accusati Martinovic e Naletilic, poi condannati dal Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell’ex Iugoslavia.
Oggi, poi, una nuova minaccia per i giornalisti arriva dai gruppi terroristici: il Consiglio di sicurezza ha così chiesto agli Stati di agire precisando, però, che la loro liberazione deve avvenire senza pagamento di riscatti e senza concessioni politiche. Il Consiglio chiede al Segretario generale di dedicare, nel rapporto sulla protezione dei civili, una sezione rivolta all’esame della situazione dei giornalisti.
In questo modo, sarà più agevole individuare anche le violazioni del diritto internazionale umanitario. Va ricordato che gli Stati sono tenuti a rispettare, tra i numerosi atti internazionali, il I Protocollo relativo alla protezione delle vittime durante i conflitti armati internazionali dell’8 giugno 1977 aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che dedica il capitolo III alla protezione dei giornalisti, differenziandoli dagli altri individui. In particolare, l’articolo 79, intitolato «Misure di protezione dei giornalisti», stabilisce che «i giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1» e, quindi, non potranno essere oggetto di attacchi diretti o di attacchi indiscriminati tanto più che, come stabilito dall’articolo 8, lett. b), i) dello Statuto della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 gli attacchi intenzionali contro individui civili non partecipanti alle ostilità sono considerati come crimini di guerra.